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Nota MIUR 21.02.2014, prot. n. 547

Deroga all'obbligo scolastico di alunni adottati. Chiarimenti.

A seguito di riflessioni e istanze rappresentate dalle Associazioni più attive sul territorio e maggiormente rappresentative delle famiglie adottive e, in particolare, di quelle che adottano minori stranieri, con cui questo Ministero si confronta da tempo in merito alle complesse problematiche che riguardano l'inserimento scolastico dei minori adottati, è emersa la necessità di fornire puntuali indicazioni relativamente all'eventuale deroga all'obbligo di istruzione di tali alunni. La presente nota, pertanto, sostituisce la precedente circolare prot. n. 338 del 4/2/2014 peraltro già sospesa con la nota n. 403 del 10/2/2014 .

La necessità di fornire alle scuole di tutto il territorio elementi univoci per affrontare tali tematiche nasce da un quesito formulato dall'Ufficio Scolastico per il Veneto che chiedeva la possibilità di deroga all'obbligo scolastico per un minore adottato giunto in Italia da 12 mesi e di circa 6 anni di età. A supporto di tale richiesta vi era una considerevole documentazione, prodotta dai Servizi Territoriali e dall'Ente Autorizzato che aveva curato l'adozione, nella quale veniva rappresentato l'inadeguato sviluppo cognitivo e socio-affettivo, rispetto all'età anagrafica, del minore in questione.

In quell'occasione, sia la D.G. per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica sia la D.G. per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione avevano fornito parere favorevole al quesito posto dall'USR per il Veneto, trovando riscontro normativo in quanto indicato all'articolo 114, comma 5, del decreto legislativo n. 297/1994, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.

Occorre sottolineare che il caso dell'U.S.R. per il Veneto

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