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Nota MIUR 19.02.2014, prot. n. 516

Incompatibilità dirigenti scolastici. Articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto legislativo n. 39/2013.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 39/2013 ("Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge n. 190/2012"), questo Ministero ha richiesto all'A.N.A.C. un parere in merito alle modalità di applicazione ai dirigenti scolastici di alcune delle disposizioni ivi contenute.

Nella richiesta si evidenziavano, in particolare, notevoli perplessità relativamente all'applicabilità alle istituzioni scolastiche dei commi 3 e 4 dell'articolo 12 del decreto in esame, i quali, come è noto, prevedono l'incompatibilità tra gli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale, provinciale o comunale e l'assunzione di cariche di componenti degli organi di indirizzo politico di regioni ed enti locali.

La problematica è stata discussa nel corso dell'incontro svoltosi lo scorso 13 gennaio tra i rappresentanti di questo Ministero, dell'A.N.A.C. e del Dipartimento della funzione pubblica in merito all'applicazione al settore scolastico della normativa sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione.

L'orientamento già inizialmente espresso da questo Ministero è stato condiviso dagli altri partecipanti al tavolo ed è stato quindi formalizzato nella nota del Dipartimento della Funzione pubblica prot. n. 6294 del 31/1/2014, indirizzata allo scrivente, con la quale si chiarisce che l'incarico di dirigente scolastico non è incompatibile con la carica di componente di organi di indirizzo politico di regioni, province e comuni e degli enti da questi controllati.

Il Dipartimento della funzione pubblica, infatti, nel confermare che le istituzioni scolastiche sono amministrazioni riconducibi

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