Decreto MIUR 21.02.2014
1. Ciascuna università definisce le modalità di selezione per l'ammissione dei candidati secondo i criteri e i requisiti previsti dal decreto ministeriale 30 settembre 2011 citato in premessa.
2. L'ammissione dei candidati ai corsi è tassativamente subordinata al possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella disciplina per la quale si intende conseguire la certificazione e al possesso di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue", rilasciate da enti certificatori riconosciuti sulla base del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 e individuati dal D.D.G. Affari Internazionali del 28 gennaio 2013.
3. I percorsi di cui al presente decreto sono oggetto di costante verifica, monitoraggio e valutazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur), dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire) e dell'istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (Invalsi), anche sulla base di quanto previsto dal citato D.M. 30 settembre 2011. L'esito di tale processo è altresì valutato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in sede di definizione della relativa offerta formativa per l'a.a. 2014/15.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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