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Decreto MIUR 19.02.2014

Integrazioni e rettifiche al decreto 5 novembre 2013 relativo all'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione delle misure urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali. (G.U. 25.02.2014, n. 46)

Formula iniziale

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, e in particolare, l'art. 18, commi da 8 a 8-sexies;

Visto che il comma 8-ter, autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l'anno finanziario 2014, al fine di attuare misure urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle con presenza di amianto, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico;

Vista la tabella 1, allegata al decreto-legge n. 69 del 2013, che ripartisce a livello regionale l'importo complessivo di 150 milioni di euro, ai fini della successiva assegnazione agli enti locali aventi titolo sulla base delle graduatorie presentate dalle regioni competenti;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 novembre 2013, prot. n. 906, relativo all'assegnazione delle risorse destinate all'attuazione di misure urgenti di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali a tutte le regioni, ad eccezione della regione Puglia per la quale era in corso un contenzioso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2014, con il quale, ai sensi dell'art. 18, comma 8-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sono stati conferiti poteri derogatori ai Sindaci ed ai Presidenti delle Province, per gli interventi di cui alla normativa di riferimento;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroghe di termini previsti da disposizioni legislative e, in particolare, l'art. 6, comma 3, a fronte del quale, per le regioni nelle quali gli effetti delle graduatorie di cui

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