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Decreto MIUR 07.02.2014, prot. n. 87

Progetti didattici contro la dispersione scolastica.

Art. 6 - Selezione delle candidature e assegnazione delle risorse

1. Il riparto delle risorse complessivamente assegnate al programma, secondo il disposto dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2013, è definito per ambiti regionali, sulla base della popolazione scolastica di ogni regione, corretto dal tasso di dispersione scolastica come da allegato B.

2. Sulla base delle specificazioni definite dal presente decreto e le ulteriori contenute nel bando nazionale, indetto con successivo decreto del direttore generale competente, e nel limite delle risorse disponibili, gli Uffici scolastici regionali acquisiscono le candidature delle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione del programma. Non potranno essere finanziati progetti di istituzioni scolastiche che ne abbiano già attivato altri simili con finanziamenti pubblici o privati, nazionali o internazionali per importi superiori a diecimila euro, se trattasi di singola istituzione scolastica, o ad un importo proporzionalmente più elevato, se trattasi di rete di due o più istituzioni scolastiche.

3. Le candidature di cui al comma 2 sono valutate da commissioni nominate dai direttori degli uffici scolastici regionali, una per regione, composte da personale dipendente degli stessi uffici, o da altri membri non in servizio nelle scuole del territorio, dotati di specifica professionalità. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.

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