Decreto Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 19.02.2014
1. Al fine di verificare la capienza del Fondo di cui all'art. 1 e di prevederne la disponibilità per l'intera durata del periodo sperimentale, il Ministero provvederà alla rilevazione degli accessi gratuiti del personale docente della scuola, di ruolo e con contratto a termine, ed al monitoraggio dei conseguenti oneri economici, in modo specifico e differenziato rispetto alle altre tipologie di gratuità. A tal fine gli istituti di cui all'art. 1 potranno emettere biglietti gratuiti da rilasciare al personale docente con una dicitura che li renda immediatamente riconoscibili. In particolare, con il suddetto monitoraggio, da effettuare mensilmente, saranno rilevati il numero dei biglietti gratuiti emessi ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito nella legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché il conseguente mancato introito riferito a ciascun istituto periferico del Ministero. Gli istituti che hanno affidato i servizi di biglietteria e prenotazione a concessionari esterni, si avvarranno della collaborazione degli stessi. Sulla base dei dati acquisiti, il Ministero provvederà a disporre l'assegnazione delle relative risorse.
2. I dati di cui al comma 1 dovranno pervenire, come per le altre tipologie di biglietti, all'ufficio statistica del Ministero che effettuerà il monitoraggio complessivo mediante aggregazione per singolo istituto periferico e che provvederà alla successiva trasmissione dei dati rielaborati all'ufficio del medesimo Ministero incaricato di assegnare le risorse di cui all'art. 1 a titolo di rimborso per i mancati introiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le risorse di cui all'art. 1 saranno utilizzate per rimbo
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.