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Circolare MIUR 18.02.2014, n. 31

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - articolo 26, commi 8, 9 e 10. Collocamento fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente presso: associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi; università e altri istituti di istruzione superiore.

1) Premessa

Le recenti disposizioni, legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), orientate al contenimento della spesa, sono intervenute a ridimensionare numericamente il personale docente e dirigente destinato a coprire le esigenze dei settori cui attiene la normativa in oggetto, si è data attuazione ai commi 57 e 58 della sopra citata legge con il D.I. n. 336 del 24.04.2013. Conseguentemente il numero dei docenti e dirigenti scolastici da poter assegnare alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, è fissato nel limite massimo di 50 unità.

2) Collocamento fuori ruolo

Dette assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato.

Ai sensi del comma 10 dell'articolo 26, le predette associazioni, gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti, le istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, possono richiedere, con oneri interamente a loro carico, in aggiunta al contingente di cinquanta unità, comandi annuali di docenti, compreso il personale educativo, e di dirigenti scolastici.

Lo stesso comma prevede, altresì, comandi di durata annuale della stessa tipologia di personale presso le Università degli Studi e altri Istituti di istruzione superiore, con oneri interamente a carico dell'Istituzione richiedente.

Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio d'istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del serviz

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