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Regolamento ANAC 09.12.2014

Regolamento di vigilanza e accertamenti ispettivi nel settore dei contratti pubblici. (G.U. 29.12.2014, n. 300)

Art. 16 - Deliberazione dell'Autorità

1. Il dirigente, valutate le controdeduzioni e la documentazione di cui all'art. 15, comma 2, propone al Consiglio:

a) l'adozione di una deliberazione nella quale sono specificate le violazioni rilevate e sono eventualmente formulate alla stazione appaltante le indicazioni per adeguare i propri comportamenti;

b) di prendere atto della volontà manifestata dalla stazione appaltante di conformarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione di cui all'art. 15, comma 1.

2. La deliberazione di cui al precedente comma 1, lett. a) una volta approvata dal Consiglio è comunicata dal dirigente responsabile ai soggetti interessati, i quali sono tenuti ad informare l'Autorità degli eventuali provvedimenti conseguenti che intendono adottare. In caso di mancato riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della deliberazione, il dirigente informa il competente ufficio dell'Autorità per l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 6, comma 11 del codice.

3. La deliberazione di cui alla lett. a) è pubblicata sul sito internet della Autorità. Il Consiglio può disporre che la deliberazione sia pubblicata anche sul sito web della stazione appaltante.

4. Nei casi di cui alla lett. b), il dirigente comunica alle parti interessate la decisione del Consiglio, con riserva di riscontrare l'effettivo adempimento degli impegni assunti.

5. Il dirigente con cadenza mensile informa il Consiglio dei provvedimenti adottati dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti interessati a seguito del ricevimento delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 4.

6. La deliberazione di cui al precedente comma 1, lett. a), previa decisione del Consiglio, può essere modif

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