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Regolamento ANAC 09.12.2014

Regolamento di vigilanza e accertamenti ispettivi nel settore dei contratti pubblici. (G.U. 29.12.2014, n. 300)

Art. 13 - Audizioni

1. I soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 10, possono essere sentiti in audizione dinanzi all'Ufficio competente. Nel corso delle audizioni, i soggetti interessati possono comparire in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza. Essi possono, altresì, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.

2. Successivamente al ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie di cui all'art. 15, le stazioni appaltanti, le imprese e gli enti interessati possono presentare istanza di audizione finale di fronte all'Ufficio. Ove intendano essere sentiti dinanzi al Consiglio, essi devono far pervenire apposita richiesta entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni e memorie di cui all'art. 15, comma 2, specificando l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene necessaria. Il Presidente, valutata positivamente la richiesta, fissa la data della audizione e, per il tramite della Segreteria del Consiglio, dispone la comunicazione agli interessati.

3. Delle audizioni è redatto processo verbale contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti.

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