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Autorizzazione Garante per la Protezione dei Dati Personali 11.12.2014, n. 7

Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici. (G.U. 30.12.2014, n. 301)

Capo III - Liberi professionisti

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.

L'autorizzazione è rilasciata anche senza richiesta ai:

a) liberi professionisti tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio di un'attività professionale, in forma individuale, associata o societaria, anche in conformità al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 e all'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

b) soggetti iscritti nei corrispondenti albi o elenchi speciali, istituiti anche ai sensi dell'art. 34 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento della professione di avvocato;

c) sostituti e ausiliari che collaborano con il libero professionista ai sensi dell'art. 2232 del codice civile, praticanti e tirocinanti, qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

Il trattamento può riguardare dati attinenti ai clienti.

I dati relativi a terzi possono essere trattati solo ove ciò sia strettamente indispensabile per eseguire specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi.

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