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Autorizzazione Garante per la Protezione dei Dati Personali 11.12.2014, n. 7

Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici. (G.U. 30.12.2014, n. 301)

Capo I - Rapporti di lavoro

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento.

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, a persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni ed organismi che:

a) sono parte di un rapporto di lavoro;

b) utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee;

c) conferiscono un incarico professionale a consulenti, liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari.

Il trattamento deve essere indispensabile per:

A. adempiere o esigere l'adempimento di specifici obblighi o eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria, da regolamenti o da contratti collettivi, anche aziendali, e ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro, anche autonomo o non retribuito od onorario;

B. verificare, limitatamente ai dati strettamente necessari, i requisiti di onorabilità dei dipendenti di società operanti nel settore del rating.

L'autorizzazione è altresì rilasciata a soggetti che in relazione ad un'attività di composizione di controversie esercitata in conformità alla legge svolgono un trattamento indispensabile al medesimo fine.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

Il trattamento può riguardare dati attinenti a soggetti che hanno assunto o intendono assumere la qualità di:

a) lavoratori subordinati, anche se parti di un contratto di apprendistato, o di formazione e lavoro, o di inserimento, o di lavoro ripartito, o di lavoro intermittente o a chiamata, ovvero prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione, o in rapporto di tirocinio, ovvero di associati anche in compartecipazione o di titolari di borse di lavoro e di rapporti analoghi e, con riferimento a quanto previsto al punto 1), lettera B), limitatamente ai soli lavoratori effettivamente impiegati in attività di rating

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