Decreto legge 31.12.2014, n. 192
1. È prorogata, per l'anno 2015, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.
2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2015».
2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2016».
2-ter. La proroga del termine di cui al comma 2-bis del presente articolo si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento.
3. È prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
5. Le province che alla data di entrata in vigore del presente dec
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.