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Decreto MIUR 29.12.2014, n. 976

Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003 n. 170.

Art. 4 - Disposizioni finali e Utilizzo delle risorse

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite al triennio 2014-2016 e sono comunque confermate anche per gli anni successivi fino all'emanazione del decreto di modifica delle medesime.

2. L'ammontare delle risorse complessive del FGMS, da destinare per gli interventi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del presente decreto, è stabilito annualmente nell'ambito dei decreti ministeriali che fissano i criteri per la ripartizione rispettivamente del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute.

3. In considerazione delle specifiche modalità del finanziamento statale ai sensi dell'art. 2, c. 123, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'importo relativo alla Libera Università di Bolzano per l'anno 2014 è attribuito in proporzione alla quota assegnata nel 2013 per la medesima finalità di cui all'art. 1 del presente decreto.

4. Le risorse di cui all'articolo 1, assegnate agli Atenei ed eventualmente non utilizzate entro i due anni successivi a quello di riferimento, saranno recuperate sull'assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario delle università statali, ovvero del contributo statale, erogato ai sensi della legge n. 243/1991, alle università non statali legalmente riconosciute per l'anno seguente.

5. Le risorse di cui agli articoli 2 e 3 assegnate agli Atenei ed eventualmente non utilizzate entro l'anno successivo a quello di riferimento saranno recuperate sull'assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario per l'anno seguente.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo

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