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Decreto MIUR 24.12.2014, prot. n. 967

Attivazione percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Art. 1 -

1. Ciascun Ateneo è autorizzato ad attivare nell'anno accademico 2014/15 i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nei limiti dei posti fissati dalla tabella A, parte integrante del presente decreto.

2. Ciascun percorso è relativo al rispettivo grado di istruzione.

3. I percorsi e le relative prove di accesso sono disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 citato in premessa.

4. Le prove di accesso sono costituite da un test preliminare, da una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, predisposte dagli atenei secondo le indicazioni contenute all'articolo 6 e all'allegato C del predetto decreto 30 settembre 2011.

5. Gli Atenei predispongono percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un grado di istruzione e risultano utilmente collocati nella graduatoria di merito del presente II ciclo in un grado loro mancante ovvero che, in occasione del I ciclo di specializzazione bandito ai sensi del DM 249/2010, erano risultati collocati in più di una graduatoria di merito e avevano esercitato il diritto di opzione.

6. Ai fini di cui al comma 5, gli atenei valutano le competenze già acquisite e predispongono i relativi percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratori e i 12 crediti di tirocinio espressamente previsti dal citato decreto 30 settembre 2011 come diversificati per grado di scuola.

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