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Circolare INPS 23.12.2014, n. 180

Articolo 2, commi 10 e 40, lettera c), della legge 28 giugno 2012, n. 92. Accesso e Decadenza dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento. Valutazione ai fini pensionistici della contribuzione figurativa accreditata a seguito della fruizione delle predette indennità.

Premessa

L'art. 2, comma 40, lett. c), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (legge di riforma del mercato del lavoro) prevede, tra le altre, quale ipotesi di decadenza dalla fruizione delle indennità mensili di disoccupazione ASpI e mini-ASpI il "raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato".

La previsione normativa sopra richiamata, introdotta dalla legge di riforma nell'ambito della disciplina delle "nuove" indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, differisce sostanzialmente dalle disposizioni previgenti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti.

Rispetto alle prestazioni da ultimo richiamate, l'art. 6, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, stabiliva infatti che "... i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione ... sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi...".

Per effetto delle suddette disposizioni il soggetto decadeva dalla fruizione o non poteva accedere all'indennità di disoccupazione ordinaria (DS) dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia o di anzianità.

Dal 1° gennaio 2013, tra le ipotesi di decadenza dalle indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI, il soprarichiamato art. 2, comma 40, della legge n. 92 del 2012 ha espressamente previsto il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

Il quadro appena descritto ha reso necessaria una richiesta di chiarimenti indirizzata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali volta ad ottenere una valutazione complessiva e coordinata dei rapporti fra la disciplina delle indennità di disoc

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