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Circolare INAIL 18.12.2014, n. 62

Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali.

Quadro normativo

- D.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articoli 2 e 210;

- Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere del 4 maggio 1998;

- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38.: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144". Articolo 12;

- Lettera Direzione centrale prestazioni 2.0.0. del 15 marzo 2000. "Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38. Articolo 12. Istruzioni operative".

1. Premessa

Come noto, l'art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 prevede l'esclusione della tutela dell'infortunio in itinere nel "caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate [...]. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti".

Ciò premesso, occorre rilevare che, anche dopo l'entrata in vigore della norma che disciplina l'infortunio in itinere, il significato da attribuire al concetto di esigenze essenziali continua a suscitare perplessità in fase di applicazione.

In particolare, quesiti sono stati posti in merito al riconoscimento della natura necessitata della deviazione effettuata dai genitori per accompagnare i figli a scuola e della conseguente tutelabilità degli infortuni accaduti durante il percorso deviato, ovvero nel normale percorso casa-lavoro e viceversa, dopo la sosta presso la scuola del figlio.

Per quanto riguarda l'interpretazione fornita in merito dall'Istituto, le linee guida (1),dopo aver affermato che quello delle deviazioni è un tema molto complesso che in alcuni Paesi europei (2) è "[...] oggetto di una minuziosa

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