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Decreto legge 24.04.2014, n. 66

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. (G.U. 24.04.2014, n. 95)

Titolo II - Risparmi ed efficienza della spesa pubblica

Capo VI - Digitalizzazione

Art. 25 - Anticipazione obbligo fattura elettronica

1. Nell'ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante «Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», è anticipato al 31 marzo 2015. Alla medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013 per le amministrazioni locali di cui al comma 209 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007.

2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:

a) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136,

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