Decreto legge 24.04.2014, n. 66
Titolo II - Risparmi ed efficienza della spesa pubblica
Capo II - Amministrazione sobria
1. All'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59».
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