Decreto legge 24.04.2014, n. 66
Titolo II - Risparmi ed efficienza della spesa pubblica
Capo II - Amministrazione sobria
1. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «novantaquattro», «sessantacinque» e «ventinove» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «sessantatre», «quarantatre» e «venti»;
2) al comma 2, la parola: «sessantacinque» è soppressa;
3) al comma 5, la parola: «ventinove» è soppressa e le parole: «dieci», «sette» e «nove» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «sette», «quattro» e «sei»;
b) all'articolo 8, comma 1, le parole: «due volte» sono sostituite dalle seguenti: «una volta»;
c) all'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), dopo le parole: «continentali e» le parole: «due volte» sono soppresse;
d) all'articolo 9:
1) al comma 1, la parola: «ventinove» è soppressa e le parole: «due membri eletti» e «tre membri» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «un membro eletto» e «un membro»;
2) al comma 2, le parole: «sei nomi» e «quattro nomi» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «due nomi» e «due nomi»;
3) al comma 3, le parole: «due volte» sono sostituite dalle seguenti: «una volta»;
[e) all'articolo 12, comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nè ai membri di cui all'articolo 4, comma 5»;]
f) all'articolo 15:
1) al comma 1, la parola: «sessantacinque» è soppressa;
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