Decreto legge 24.04.2014, n. 66
Titolo II - Risparmi ed efficienza della spesa pubblica
Capo II - Amministrazione sobria
1. A decorrere dal 1 gennaio 2015, al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30-bis, comma 4, il terzo periodo è soppresso;
b) dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:
«Art. 53-bis. - (Attività per la promozione dell'Italia). - 1. Gli uffici all'estero svolgono attività per la promozione dell'Italia, mirate a stabilire ed intrattenere relazioni con le autorità, il corpo diplomatico e gli ambienti locali, a sviluppare iniziative e contatti di natura politica, economico-commerciale e culturale nell'interesse del sistema Paese, ad accedere a fonti di informazione e a tutelare le collettività italiane all'estero.
2. Per le attività di cui al comma 1 è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da ripartire tra gli uffici all'estero con uno o più decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alla Corte dei conti.
3. La dotazione del fondo è determinata sulla base degli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, quali il ricevimento annuale per la festa della Repubblica, i ricevimenti in onore di autorità del Paese di accreditamento o di personalità in visita ufficiale, il complesso di manifestazioni o di iniziative volte a consolidare i rapporti, anche in base alle consuetudini del luogo, con gli esponenti più rilevanti della società locale e con il corpo d
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