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Decreto legge 24.04.2014, n. 66

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. (G.U. 24.04.2014, n. 95)

Titolo II - Risparmi ed efficienza della spesa pubblica

Capo II - Amministrazione sobria

Art. 13 - Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate

1. A decorrere dal 1 maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo.

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 471, dopo le parole «autorità amministrative indipendenti» sono inserite le seguenti: «, con gli enti pubblici economici»;

b) al comma 472, dopo le parole «direzione e controllo» sono inserite le seguenti: «delle autorità amministrative indipendenti e»;

c) al comma 473, le parole «fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali» sono sostituite dalle seguenti «ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette

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