Decreto legge 24.04.2014, n. 66
Titolo I - Riduzioni di imposte e norme fiscali
Capo II - Trattamento fiscale dei redditi di natura finanziaria e altre disposizioni fiscali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 2014. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 3, rilevano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011, emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 13, lettera b), 23, 26 e 34 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché le eventuali integrazioni degli stessi disposte con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. È abrogato il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
3. Sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44.
4. All'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.».
5. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni compr
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