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Decreto MIUR 08.04.2014, n. 242

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nella sezione ad opzione internazionale cinese funzionante presso il Convitto nazionale "V. Emanuele II" di Roma.

Art. 3 - Commissioni giudicatrici

1. Nelle commissioni, che valutano gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'articolo 1, è assicurata la presenza del commissario interno di cinese per la lingua e la letteratura cinese e del commissario interno della materia veicolata nella lingua cinese (Storia). Se il commissario di lingua e letteratura cinese coincide con il commissario della materia veicolata in lingua cinese (Storia), il consiglio di classe designa, in luogo del commissario della materia veicolata in lingua cinese, un commissario interno di altra materia. Resta inteso che il commissario di lingua e letteratura cinese conduce l'esame anche nella materia veicolata in lingua cinese. Ove l'insegnamento di lingua e letteratura cinese sia impartito da due docenti, uno di madrelingua cinese e uno di madrelingua italiana, il consiglio di classe designa entrambi i docenti come commissari interni di lingua e letteratura cinese. I due docenti operano di comune accordo, esprimendo in sede di valutazione delle prove una sola proposta di punteggio. Qualora non si raggiunga tale accordo, il Presidente assume la proposta di punteggio. Qualora non si raggiunga tale accordo, il Presidente assume la proposta risultante dalla media aritmetica dei punteggi presentati, con eventuale arrotondamento al numero più approssimato.

2. È autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata della Repubblica popolare cinese, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esame.

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