Decreto MIUR 01.04.2014, prot. n. 235
1. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:
a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa. A norma dell'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria;
c) il trasferimento da una provincia ad un'altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta. La richiesta di trasferimento da una provincia ad altra comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza.
2. Le situazioni soggette a scadenza, quali il diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio di cui alle lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza, devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza; pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione; in mancan
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