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Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze 11.08.2014, prot. n. 66929

Accordo relativo al personale del comparto Scuola per il riconoscimento al personale ATA (personale amministrativo, tecnico ed ausiliario) dell'emolumento una tantum avente carattere stipendiale di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 23 gennaio 2014, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 2014, n. 41.

Con nota n. 57038 del 27 maggio 2014 codesto Dipartimento ha chiesto, in relazione agli adempimenti di propria competenza connessi all'attivazione delle sessioni negoziali previste dagli articoli 1 e 2, comma 2, della Legge 19 marzo 2014, n. 41, di ricevere le opportune indicazioni operative per consentire "...la pianificazione delle attività connesse all'applicazione di tali sessioni negoziali nei confronti del personale interessato gestito nel sistema NoiPA."

Riscontrando in data 9.6.2014 la nota suddetta, questo Dipartimento si è riservato di tenere aggiornato codesto Dipartimento degli sviluppi negoziali.

Al riguardo, si rappresenta che con nota n. 13384/2014, l'ARAN ha comunicato in data 7.8.2014 la stipulazione in via definitiva dell'accordo indicato in oggetto.

L'articolo 2, comma 2, dell'accordo di che trattasi dispone che l'emolumento una tantum è corrisposto, con finalità compensative, per il periodo in cui la posizione economica, prevista dall'articolo 50 del CCNL 2007, è riconosciuta ai soli fini giuridici - in ragione delle mensilità stipendiali percepite o da percepire dall'attribuzione giuridica della posizione economica fino al 31 agosto 2014 e comunque non oltre la cessazione dal servizio (se antecedente) - nei medesimi importi, tempi e cadenze ordinariamente previsti per l'erogazione delle stesse posizioni economiche.

Pertanto, si ritiene che successivamente alla predetta data e fino al 31.12.2014, in assenza di nuove disposizioni normative, il sistema NOI PA non possa procedere, ferma restando l'applicazione dell'accordo in oggetto, al pagamento di ulteriori emolumenti a titolo sia dell'indennità una tantum di che trattasi che della posizione economica, riconosciuta solo a fini giuridici ex art. 9, comma 21 ultimo periodo del decreto legge n. 78/2010, cui la medesima afferisce.

 

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