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Legge 11.08.2014, n. 114

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (G.U. 18.08.2014, n. 190 - S.O.)

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90

All'articolo 1:

al comma 3, le parole da: «i trattenimenti in servizio» fino a: «avvocati dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. In applicazione dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l'immissione in servizio fin dal 1º settembre, i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.

3-ter. Con le procedure di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si provvede all'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more del suddetto adeguamento e della successiva nomina dei consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, i consiglieri di Stato già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, di cui allo stesso articolo 14, rimangono comunque in servizio fino al 31 dicembre 2015 ove abbiano raggiunto l'età per il collocamento in quiescenza»;

il comma 4 è soppresso;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

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