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Nota P.C.M. 16.09.2013, prot. n. 41876

Sentenza TAR Lazio n. 2446/2013 - Art. 24, D.L. n. 201/2011, convertito in l. n. 214 del 2011.

Si fa riferimento alla nota di posta elettronica certificata del 1/08/2013, protocollo n. 0327653, con la quale codesta Regione ha chiesto un parere in merito alla linea da seguire dopo la pronuncia della sentenza TAR Lazio n. 2446 del 2013, con la quale è stata annullata la circolare n. 2 dell'8/03/2012, diramata dallo scrivente Dipartimento, nella parte in cui indirizza le pubbliche amministrazioni a collocare a riposo al compimento del limite ordinamentale i propri dipendenti che hanno raggiunto un qualsiasi diritto a pensione prima del 31/12/2011 e che sono quindi soggetti al regime pensionistico precedente la riforma introdotta dall'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011.

In proposito, si segnala che in data 31/08/2013 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 201, il d.l. n. 101 del 2013, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" il quale all'art. 2, commi 4 e 5, contiene l'interpretazione autentica dell'art. 24, commi 3 e 4:

"4. L'art. 24, comma 3, primo periodo, dei decreto-legge 6 dicembre 2011 n, 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente l'entrata in vigore del predetto articolo 24.

5. L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per ì lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti

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