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Nota MIUR 19.09.2013, prot. n. 4903

Sezioni primavera - Intese regionali (art. 2 Accordo Conferenza Unificata 1.08.2013).

Facendo seguito alla comunicazione di questa Direzione Generale (prot. 4464 del 30 agosto u.s.) con la quale è stata data informazione dell'avvenuta sottoscrizione in Conferenza unificata dell'Accordo 1° agosto 2013 (atto n. 83/CU) sulle sezioni primavera, si forniscono di seguito indicazioni operative per procedere con opportuna tempestività, laddove non vi si fosse ancora provveduto, alla definizione della Intesa tra USR e Regione, secondo le specifiche previsioni contenute nel citato Accordo e, in particolare, nell'art. 2.

In proposito si richiama:

a) L'urgenza della stipula dell'Intesa per consentire il regolare avvio delle attività educative.

b) La conferma della prosecuzione delle sezioni già funzionanti negli anni precedenti, previa verifica e accertamento del rispetto effettivo di quei parametri qualitativi spesso violati, come rilevato dal monitoraggio ministeriale del 2010-11:

- mancato rispetto del rapporto 1 a 10,

- iscrizione di bambini di età inferiore a quella prevista di 24 mesi compiuti entro il 31 dicembre,

- esternalizzazione dei servizi, con l'eccezione delle convenzioni stipulate dagli Enti locali,

- eccedenza del numero di bambini per sezione,

- mancato rispetto degli orari minimi e massimi per il funzionamento,

- genericità del progetto educativo,

- altri elementi eventualmente non conformi ai parametri qualitativi richiamati dall'art. 1 dell'Accordo, anche con riferimento alla tipologia di contratti stipulati con il personale docente/educativo e ai titoli di studio posseduti dal personale in servizio nelle sezioni primavera.

Per quanto riguarda il contributo finanziario a carico del Ministero dell'Istruzione, si fa presente che la disponibilità per l'esercizio finanziario 2014 della somma di 12 milioni, prevista dal bilancio triennale 2013-15, dovrà essere confermata dalla prossima legge di stabilità.

Relativamente alle Regioni, si richiama l'attenzione sul

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