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D.P.R. 04.09.2013, n. 122

Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (G.U. 25.10.2013, n. 251)

Art. 1 - Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014. Sono pertanto escluse da tale proroga, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto-legge n. 78 del 2010 citato in parte qua, sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, le disposizioni dell'articolo 9, comma 2, nella parte in cui viene disposta la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella misura del 5 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e del 10 per cento per quella superiore a 150.000 euro lordi annui. Resta altresì ferma la inapplicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo, prevista dal comma 22, ultimo periodo, del predetto decreto-legge nei confronti del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonché, ai sensi della citata sentenza n. 223 del 2012, del comma 21, primo periodo, nei confronti del personale dalla medesima contemplato;

b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013;

c) si dà luogo, all

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