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Decreto legge 12.09.2013, n. 104

Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (G.U. 12.09.2013, n. 214)

Capo II - Disposizioni per le scuole

Art. 14 - Istituti tecnici superiori

1. All'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono soppresse le parole da «con la costituzione» fino alla fine del periodo.

1-bis. All'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti dalla programmazione triennale comporta la revoca e la redistribuzione delle risorse stanziate sul fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione previsti dalle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo».

1-ter. Al fine di promuovere l'esperienza lavorativa diretta degli studenti durante la formazione post-secondaria, le università, con esclusione di quelle telematiche, possono stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi congiunti i quali prevedano che lo studente, nell'ambito del proprio curriculum di studi, svolga un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato. All'attuazione del presente comma le università provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-quater. Le convenzioni di cui al comma 1-ter stabiliscono i corsi di studio interessati, le procedure di individuazione degli studenti in apprendistato e dei t

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