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Decreto legge 12.09.2013, n. 104

Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (G.U. 12.09.2013, n. 214)

Capo I - Disposizioni per gli studenti e per le famiglie

Art. 9 - Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione

1. All'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11-bis;».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo la comunicazione dei dati tra pubbliche amministrazioni attraverso sistemi informatici e banche dati. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle predette norme regolamentari di adeguamento. 6

3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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