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Decreto legge 12.09.2013, n. 104

Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (G.U. 12.09.2013, n. 214)

Capo I - Disposizioni per gli studenti e per le famiglie

Art. 6 - Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi

1. Al fine di consentire la disponibilità e la fruibilità a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte degli studenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 151, comma 1, e all'articolo 188, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,» e la parola: «sono» è sostituita dalle seguenti: «possono essere»;

b) all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

01) al comma 1, le parole: «fatta salva l'autonomia didattica» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti»;

1) al comma 1, le parole: «nell'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'eventuale adozione» e dopo le parole: «dei libri di testo» sono inserite le seguenti: «o nell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa,»;

2) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico.»;

3) (soppresso);

3-bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al medesimo fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità

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