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Decreto legge 12.09.2013, n. 104

Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (G.U. 12.09.2013, n. 214)

Capo I - Disposizioni per gli studenti e per le famiglie

Art. 1 - Welfare dello studente

1. Al fine di favorire il raggiungimento dei più alti livelli negli studi nonché il conseguimento del pieno successo formativo, incrementando l'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base di requisiti inerenti a:

a) (soppressa);

b) esigenza di servizi di trasporto e assistenza specialistica anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche;

c) condizioni economiche individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, e successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero degli studenti, le risorse di cui al comm

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