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Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali 06.09.2013, n. 36

Art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) - semplificazioni in materia di DURC - primi chiarimenti.

L'art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) ha apportato alcune modifiche alla disciplina in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, al fine di rendere più celere lo svolgimento dei rapporti contrattuali tra i privati e la Pubblica Amministrazione.

Con la presente circolare, d'intesa con gli Istituti, si forniscono i primi chiarimenti interpretativi della disciplina definita in sede di conversione dalla L. n. 98/2013, rinviando alle indicazioni degli Istituti previdenziali e delle Casse edili per quanto concerne la sua concreta applicazione.

Il D.L., anzitutto, ha eliminato dalla previsione di cui all'art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012), il riferimento alla concessione dei "benefici normativi e contributivi".

Per effetto dell'intervenuta modifica, l'applicazione della predetta norma, che prevede la possibilità di rilasciare il DURC "in presenza di una certificazione (...) che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto", è estesa a tutte le "tipologie" di DURC.

È stato poi previsto che "in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) agli Istituti o agli Enti abilitati al rilascio". Trattasi in realtà di una disposizione chiarificatoria sull'ambito applicativo del DURC, che lascia evidentemente inalterato l'obbligo di acquisizione del Documento nelle diverse ipotesi di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 (v. ML circ. n. 12/2012).

I successivi commi 2 e 3 dell'art. 31 del D.L. n. 6

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