IperTesto Unico IperTesto Unico

Nota MIUR 23.10.2013, prot. n. 2306

Percorsi abilitanti speciali - chiusura procedura di accertamento dei requisiti di accesso.

In attesa dell'imminente adozione del decreto, con il quale questo Ministero fornirà le istruzioni relative all'attivazione dei corsi, come previsto dall'art. 3 comma 12 e dall'art. 6 comma 3 del D.D.G. n. 58 del 25.07.2013, si invitano le SS.LL. a voler concludere in tempi brevi le procedure di accertamento del possesso dei requisiti di accesso ai PAS.

Con l'occasione, si forniscono alcune indicazioni in merito al riconoscimento dei servizi validi per l'accesso:

1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio validi per l'accesso, è valutabile il servizio prestato nell'anno scolastico, ossia quello corrispondente ad un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124, corrispondente al servizio prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

2. Non è valido il servizio prestato come educatore per accedere ai percorsi abilitanti speciali per la scuola primaria e dell'infanzia.

3. Il servizio prestato dai docenti incaricati di religione non è valutabile, ai fini della partecipazione al P.A.S., poiché non riconducibile ad alcuna classe di concorso o tipologia di posto.

4. È valido il servizio di insegnamento prestato presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero.

5. È valido il servizio prestato su posto di sostegno, anche senza il possesso del titolo di specializzazione, purché riconducibile alla classe di concorso o alla tipologia di posto richiesta.

6. È valido il servizio giuridico in costanza di contratto.

Pertanto, il periodo di congedo per dottorato di ricerca e maternità o congedo parentale è utile ai fini della valutazione del servizio necessario per l'accesso ai PAS, purché se ne sia usufruito in costanza di contratto e purché sia stato prestato un anno di effettivo servizio.

7. È valutabile il servizio giuridico del cosiddetto "Sa

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.