Legge 30.10.2013, n. 125
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
In vigore dal 31 ottobre 2013
All'articolo 1:
al comma 2, primo periodo, le parole: «dal provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011,» e le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.»;
al comma 5, primo periodo, le parole da: «non può essere superiore» fino a: «2013» sono sostituite dalle seguenti: «non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato.
5-ter. La mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5-bis comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 7 al responsabile del procedimento.
5-quater. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione presenta alle Camere una relazione contenente i dati di cui al comma 5-bis.»;
al comma 8, le parole: «possono disporre» sono sostituite dalle seguenti: «dispongono almeno una volta all'anno»;
dopo il comma 8 è inserito il s
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