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Legge 28.10.2013, n. 124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. (G.U. 29.10.2013, n. 254 - S.O.)

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102

In vigore dal 30 ottobre 2013

All'articolo 2:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno»;

al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio» e, al secondo periodo, le parole da: «, di concerto» fino a: «attività sportive del» sono soppresse;

al comma 5, dopo le parole: «unica unità immobiliare,» sono inserite le seguenti: «purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.

5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo

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