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Legge 15.10.2013, n. 119

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province . (G.U. 15.10.2013, n. 242)

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93

In vigore dal 16 ottobre 2013

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.".

1-bis. Il secondo comma dell'articolo 572 del codice penale è abrogato.

1-ter. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

"5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore"»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 609-decies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "per il delitto previsto dall'articolo 609-quater" sono inserite le seguenti: "o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore";

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile".

2-ter. All'articolo 612, primo comma, del codice penale, le parole: "fino a euro 51" sono sostituite dalle seguenti: "fino a euro 1.032"»;

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