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Documento MIUR 29.10.2013

Convenzione tra la Direzione Generale per il Personale scolastico e la Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione.

Art. 4 -

Le Università, di cui all'art. 1 della presente Convenzione, si impegnano a erogare attività didattiche e formative, utilizzando metodologie innovative e tecnologie e-learning e impegnando docenti qualificati. I Dipartimenti potranno avvalersi, ove necessario, dei contributi scientifici e dell'esperienza professionale di esperti in materia, anche attraverso associazioni accreditate e istituti di ricerca, che rispondano ai requisiti dell'articolo 23 della legge 240/2010.

L'attività didattica dei corsi può essere svolta per via telematica fino a un massimo del 50%, in conformità a quanto stabilito nella Convenzione stipulata fra Ministero e Conferenza Nazionale Permanente dei Presidi delle Facoltà di Scienze della Formazione, in data 27 dicembre 2011.

La presente Convenzione regolamenta i corsi, che si svolgeranno entro l'a.a. 2013-2014, salvo ulteriori deroghe, che saranno concordate tra le parti.

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