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Decreto legge 15.10.2013, n. 120

Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione. (G.U. 15.10.2013, n. n. 242 - S.O. n. 70)

Art. 2 bis - Facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione 1

1. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi centottanta giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano.

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Articolo così sostituito dall'art. 24, comma 2-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

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