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CCNQ 17.10.2013

Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti per il triennio 2013 - 2015.

Capo III - Disposizioni particolari e finali

Art. 6 - Disposizioni particolari per il Comparto Scuola

1. Per l'applicazione del presente contratto, nel Comparto Scuola, al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio dell'anno scolastico 2013-2014. A tal fine:

a) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca le proprie richieste di distacco e i permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale di cui all'art. 4 sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dalla ipotesi di contratto non oltre il giorno 30 giugno 2013;

b) le variazioni dei distacchi rispetto al vigente CCNQ 9 ottobre 2009, come conseguenti al presente contratto, saranno conteggiate ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente contratto;

c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto e, ove questo corrisponda, per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche, dal 1° settembre 2013, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

2. Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'obbligo di assicurare la continuità dell'attività didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa può essere oltrepassato quando le richieste possano

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