Legge 08.11.2013, n. 128
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104
In vigore dal 12 novembre 2013
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «degli studenti» sono inserite le seguenti: «, anche con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»;
al comma 2:
la lettera a) è soppressa;
alla lettera b), le parole: «ristorazione o trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «trasporto e assistenza specialistica anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti:
«entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione»;
i periodi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:
«Nei successivi trenta giorni ciascuna regione provvede, con eventuale pubblicazione di un bando, a definire la natura e l'entità dei benefici per gli studenti, da erogare fino a esaurimento delle risorse, e a individuarne i beneficiari.».
All'articolo 2:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo modalità da definire con successivo decreto ministeriale, invia entro il 31 marzo di ciascun anno a tutti gli studenti iscritti agli ultimi due anni di corso delle scuole secondarie di secondo grado, per via telematica, un opuscolo informativo sulle borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo, con l'indicazione dei criteri e delle modalità per accedervi, nonché degli indirizzi w
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