Decreto MIUR 29.11.2013, prot. n. 986
1. Le Università sedi di corsi di laurea delle Professioni Sanitarie di cui all'articolo 7 del DM n. 449/2013 e di Scienze della Formazione primaria di cui ai DD.MM n. 614/2013 e n. 615/2013 definiscono nuove graduatorie includendo il punteggio relativo alla valorizzazione del percorso scolastico, secondo le modalità originariamente previste dai relativi bandi.
2. Sono ammessi in sovrannumero nell'a.a. 2013/2014 o nell'a.a. 2014/2015 i partecipanti al test di ammissione per l'a.a. 2013/14 che, in base alla definizione delle graduatorie, ai sensi del comma 1, si sarebbero collocati, senza scorrimenti di graduatoria, in posizione utile entro il numero massimo di posti disponibili stabiliti dai relativi decreti di programmazione.
3. Per le finalità di cui al comma 2, le Università determinano autonomamente le procedure per le immatricolazioni in sovrannumero che, relativamente all'a.a. 2013/14, devono in ogni caso concludersi entro il 31 gennaio 2014.
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