Decreto MIUR 28.11.2013, prot. n. 985
Formula iniziale
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo Istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Vista la legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, e in particolare l'articolo 11, che prevede che "ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del Consiglio di amministrazione di designazione governativa, con decreto del Ministro, è nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti di alta amministrazione, di cui uno con funzioni di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comitato di selezione agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, è supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. Il personale del Ministero non può, in nessun caso, far parte del comitato di selezione";
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che all'articolo 2, comma 4-undevicies, ridefinisce la struttura del Servizio nazionale di valutazione di cui l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (di seguito, Invalsi) costituisce una delle tre componenti;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge, 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizio
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