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Decreto MIUR 22.11.2013, n. 45

Attivazione di corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e scuola primaria - scuola secondaria di I e II grado.

Art. 2 - Criteri di ripartizione dei candidati

1. I candidati ammessi al corsi sono assegnati ai singoli Atenei o Istituzioni AFAM della regione secondo criteri che assicurino sia la frequenza dei corsi che lo svolgimento del servizio.

2. Qualora la capacità ricettiva degli Atenei e delle Istituzioni A.F.A.M. dell'intera regione sia insufficiente rispetto al numero degli aspiranti aventi titolo a partecipare ai percorsi abilitanti, sarà necessario suddividere i corsi in più anni accademici. A tal fine l'ordine di priorità per la frequenza dei corsi sarà determinato dalla mancanza di altra abilitazione, dalla mancanza di altra abilitazione nello stesso grado di istruzione e dalla maggiore anzianità di servizio dei candidati, valutata secondo la tabella di valutazione dei servizi delle graduatorie di istituto di III fascia annesse al D.M. 13 giugno 2007, esclusivamente per la parte concernente l'anzianità d'insegnamento.

A parità di punteggio precede il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

I servizi valutabili sono quelli presenti al SIDI se prestati nelle scuole statali e quelli derivanti dalle autocertificazioni degli interessati se prestati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale.

Il possesso di eventuale altra abilitazione, non indicata nella domanda di partecipazione ai corsi, dovrà essere comunicato, con apposita dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da inoltrare all'Ufficio Scolastico Regionale cui è stata inoltrata la domanda, qualora non sia desumibile dal Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI), per effetto dell'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento e/o di istituto di I e II fascia.

3. Qualora invece il numero dei candidati sia esiguo e comunque inferiore alle 30 unità, in alte

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