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D.P.R. 05.03.2013, n. 52

Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. (G.U. 16.05.2013, n. 113)

Art. 2 - Finalità della sezione ad indirizzo sportivo

1. La sezione ad indirizzo sportivo è volta all'approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive all'interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell'economia e del diritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.

2. Le istituzioni scolastiche coinvolte assicurano, con opportune misure anche attraverso gli itinerari di orientamento, le pari opportunità di tutti gli studenti, compresi quelli che si trovano in condizione di criticità formativa e in condizione di disabilità nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. La sezione ad indirizzo sportivo realizza il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. A tale fine, il profilo è integrato con i risultati di apprendimento previsti per la sezione ad indirizzo sportivo.

4. I risultati di apprendimento, il piano degli studi e gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alla sezione ad indirizzo sportivo sono riportati nell'allegato A al presente decreto.

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