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Decreto legislativo 14.03.2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (G.U. 05.04.2013, n. 80)

Capo IV - Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. 92

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: 93

a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo; 94

[b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente 95 .]

92

Comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

93

Alinea così modificato dall'art. 28, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

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