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Delibera CiVIT 07.03.2013, n. 14

In tema di applicabilità dell'articolo 1, comma 46, in caso di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione successiva a sentenza di condanna per reato contro la pubblica amministrazione.

LA COMMISSIONE

RILEVATO

che è pervenuto a questa Commissione un quesito in ordine all'applicabilità del comma 46 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012, nel caso di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, eventualmente adottata dalla Corte di Appello in sede di rinvio, dopo l'annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza di condanna per reato di abuso d'ufficio, emanata dal tribunale e confermata in secondo grado.

RITENUTO

che, ai fini dell'applicabilità del comma 46 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012, nella parte in cui pone dei limiti in relazione all'affidamento di particolari funzioni e all'assegnazione a determinati uffici, la norma fa riferimento alle sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, commessi da pubblici ufficiali, senza precisare che questi siano pubblici dipendenti, onde rilevano anche le sentenze di condanne per reati commessi, tra gli altri, da assessori comunali.

ESPRIME L'AVVISO

che, anche se la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 529 c.p.p. non può essere considerata sentenza di condanna, con la conseguenza che non ricorrono le condizioni per l'applicazione del comma 46 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012, ciò non impedisce che precedenti condanne, venute meno per intervenuta prescrizione, possano assumere rilievo, per ragioni di opportunità e cautela, per quanto riguarda l'affidamento di particolari compiti e funzioni, e che tale conclusione non contrasta con il principio costituzionale di presunzione di innocenza, perché viene in discussione non una ipotesi di assoluta incompatibilità, ma una valutazione di funzioni comunque affidabili al soggetto che ha riportato la precedente condanna.

 

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