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Decreto MIUR 26.03.2013

Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e educative a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 e la consistenza della dotazione organica relativa all'anno scolastico 2012/2013. (G.U. 10.06.2013, n. 134)

Art. 1 - Dotazioni organiche - Normativa di riferimento

1.1. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative statali è determinata ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale 29 luglio 2011, n. 66, relativo alla determinazione del medesimo organico per l'anno scolastico 2011/2012.

1.2. Al presente decreto, costituendone parte integrante, sono allegate le tabelle "A", "B", "C", "D" ed "F", nelle quali sono indicate le consistenze delle dotazioni regionali. Ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 15 luglio 2011, n. 111, le dotazioni organiche indicate nelle tabelle di cui al presente comma non superano la consistenza delle dotazioni organiche dello stesso personale determinate nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione dell'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Al decreto è altresì allegata la tabella "E" inerente il numero di posti da accantonare e rendere indisponibili per il profilo professionale di collaboratore scolastico, per la compensazione dei costi contrattuali conseguenti alla terziarizzazione dei servizi.

1.3. Per la determinazione dell'organico di ciascun istituto, al presente provvedimento sono annesse le tabelle 1, 2, 3a, 3b, 3c di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 119, con il quale, per effetto di quanto prescritto dal comma 4, lettera e), dell'art. 64 della legge 8 agosto 2008, n. 133, è stata disciplinata l'attuazione del piano programmatico predisposto ai sensi del comma 3 dell'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Dette tabelle sono integrate consequenzialmente alla esigenza di rendere applicative le disposizioni di cui all'art. 4, commi 69 e 70, della legge 12 novembre 2011, n.

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