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Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 13.03.2013

Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. (G.U. 16.07.2013, n. 165)

Art. 3 - Modalità di utilizzo del DURC

1. Il DURC, rilasciato con le modalità di cui all'art. 2, può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Nell'ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che prevede l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore.

3. Al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, l'intervento sostitutivo si applica alle erogazioni, a carico di pubbliche amministrazioni, a qualsiasi titolo spettanti al soggetto di cui al comma 1 dell'art. 1.

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